Sorveglianza ENAC: quando la prassi rischia di superare la norma
Sorveglianza ENAC e certezza regolatoria
La sorveglianza ENAC rappresenta uno degli strumenti fondamentali per garantire la sicurezza del sistema aeronautico nazionale.
Nel nostro sistema aeronautico la rispondenza e/o la conformità dovrebbero essere una materia relativamente semplice: esiste una norma, esiste un requisito, di organizzazione, di processo o di prodotto e l’Autorità deve verificare che esso venga rispettato.
Il nostro settore dispone, da tempo, di un quadro regolamentare articolato, maturo e sufficientemente dettagliato. Non c’è bisogno di inventare nuovi requisiti: occorre applicare correttamente quelli esistenti.
Nella pratica, tuttavia, accade sempre più spesso di assistere a fenomeni diversi: requisiti ritenuti obbligatori pur in assenza di una specifica previsione normativa, percorsi formativi considerati necessari senza un espresso fondamento regolamentare, modalità di sorveglianza che sembrano estendere gli strumenti previsti dal legislatore europeo e interpretazioni applicative che finiscono per assumere, di fatto, il valore di nuove regole.
La questione non riguarda il rigore della sorveglianza.
Nessun professionista serio, e men che meno uno che nell’Autorità ci ha passato venti anni, può contestare il ruolo dell’Autorità nel garantire la sicurezza del sistema.
La domanda è un’altra.
Qual è il corretto equilibrio tra interpretazione della norma e creazione di nuovi obblighi?
E, soprattutto:
quale deve essere il ruolo di un’Autorità nazionale in un contesto regolato a livello europeo?
L’ENAC indica tra le proprie missioni quella di favorire lo sviluppo del sistema aeronautico nazionale. Si tratta di un obiettivo importante, che richiede un equilibrio non sempre semplice tra attività di controllo e sostegno alla competitività delle imprese.
Proprio per questo motivo merita una riflessione un tema spesso sottovalutato: il costo regolatorio generato da interpretazioni estensive, richieste documentali aggiuntive oltre quanto previsto normativamente, requisiti non chiaramente identificabili nella normativa applicabile o prassi che tendono a consolidarsi senza una base regolamentare esplicita.
Ogni adempimento aggiuntivo ha infatti un costo.
Ogni richiesta non chiaramente prevista dalla norma richiede tempo, risorse e personale.
Ogni interpretazione locale aumenta il rischio di differenze applicative tra operatori che dovrebbero invece essere valutati secondo criteri uniformi.
Esiste poi un ulteriore aspetto.
In un sistema europeo, il rapporto tra Autorità nazionale ed EASA non può limitarsi alla mera trasposizione delle posizioni dell’Agenzia, che non è un’Autorità, ma dovrebbe prevedere anche la capacità di rappresentare le esigenze operative e industriali del proprio Paese quando ciò sia compatibile con il quadro normativo e con gli obiettivi di sicurezza.
Le posizioni dell’Agenzia, quando non tradotte in requisiti applicabili o in atti formalmente vincolanti, non possono trasformarsi automaticamente in obblighi ulteriori per gli operatori.
Molte Autorità europee svolgono, accanto alla funzione di vigilanza, un ruolo attivo di supporto e accompagnamento allo sviluppo delle organizzazioni nazionali.
La domanda, quindi, nasce spontanea:
un’Autorità è più efficace quando esercita il proprio ruolo in modo autoritario o quando lo esercita in modo autorevole?
L’autorevolezza nasce dalla competenza tecnica, dalla prevedibilità delle decisioni, dalla coerenza delle interpretazioni e dalla capacità di ricondurre ogni richiesta a una chiara base normativa.
L’autoritarismo nasce invece dal potere.
La prima costruisce fiducia.
La seconda impone conformità.
Una vigilanza percepita come autoritaria produce difesa, formalismo e sfiducia. Una vigilanza autorevole, invece, produce collaborazione, prevedibilità e crescita del sistema.
In un settore ad alta regolazione come quello aeronautico, forse vale la pena interrogarsi su quale delle due sia maggiormente in grado di garantire sicurezza, sviluppo industriale e certezza regolatoria.
E forse vale la pena chiedersi anche se, in un mercato europeo sempre più integrato, la competitività di un sistema nazionale debba dipendere soltanto dalle capacità delle sue imprese o anche dalla qualità, dalla prevedibilità e dall’equilibrio dell’Autorità chiamata a vigilare su di esse.
Lo sviluppo del settore aeronautico non dipende infatti soltanto dall’eccellenza delle organizzazioni, ma anche dalla capacità delle istituzioni di creare un quadro regolatorio stabile, coerente e favorevole alla crescita.


